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T.U. 13/01/2006
Art. 25 (Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 158 del 1995)
1. Il presente codice non si applica: a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua); b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi). Relazione all’articolo 25 Viene recepito l’articolo 26, direttiva 2004/17, richiamato dall’articolo 12, direttiva 2004/17. Si tratta di norma già esistente nella precedente direttiva, e già recepita nel diritto italiano (art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 158 del 1995).
Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione) (art. 2, comma 6, l. n. 109 del 1994; art. 43, l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 119, d.lgs. n. 267 del 2000; art. 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30) Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura o a spese dello sponsor, si applicano soltanto le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2 L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. Relazione all’articolo 26 Viene riprodotto, con estensione ai servizi e alle forniture, l’art. 2, comma 6, l. n. 109 del 1994, che eccettua dal proprio ambito l’ipotesi in cui vengano realizzati lavori pubblici tramite contratti di sponsorizzazione (dunque a spese di uno sponsor), imponendo però l’applicazione delle norme in tema di qualificazione. Nella formulazione si è tenuto conto anche dell’art. 2, d.lgs. n. 30 del 2004, che chiarisce meglio l’ambito della sponsorizzazione e i poteri dell’amministrazione aggiudicatrice per gli appalti relativi a beni culturali.
Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi) 1 L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. 2 Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4. 3 La amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo 118. Relazione all’articolo 27 Viene fissata una norma generale di chiusura, che impone il rispetto di un nucleo minimo di regole concorrenziali e di buon andamento dell’amministrazione anche nell’affidamento dei contratti esclusi. Tale norma si impone perché secondo l’orientamento degli organi comunitari, che emerge anche dal 9° considerando della direttiva 2004/17, anche ai contratti sotto soglia, o esclusi dall’ambito delle direttive 2004/18 e 2004/17, si applicano comunque le norme e i principi del Trattato istitutivo della Comunità europea. La previsione del terzo comma, in tema di subappalto, si è resa necessaria perché il subappalto è stato finora disciplinato dall’art. 18, l. n. 55 del 1990, che ha una portata più ampia rispetto alle direttive appalti, riferendosi a tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, non solo quelli soggetti alle regole di evidenza pubblica. La trasposizione dell’art. 18, l. n. 55 del 1990 nel presente codice, poteva far sorgere il dubbio che la disciplina del subappalto riguardasse solo i contratti soggetti alla disciplina del codice, e non anche i contratti esclusi. Nei contratti esclusi si deve lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di vietare o consentire il subappalto (v. p. es. appalti segretati). Se il subappalto viene ammesso, deve soggiacere ai principi di ordine pubblico codificati dall’art. 18, l. n. 55/1990.
Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria e revisione periodica delle soglie) (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 18/2004; regolamento CE n. 1874/2004)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti: a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 211.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV, b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Relazione all’articolo 28 Viene recepito fedelmente l’articolo 10 della direttiva 18/2004, con tutte le successive modificazioni (da ultimo le soglie sono state riviste con regolamento della Commissione 19 dicembre 2005, n. 2083. La revisione periodica delle soglie è disciplinata nell’articolo 248. Art. 29 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici) (artt. 9 e 56, direttiva 18/2004; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 9, d.lgs. n. 158 del 1995) 1 Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici 2 è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo 3 calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni 4 e di rinnovi eventuali del contratto. 5 6 Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne 7 tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 8 9 La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 10 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione 11 appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto. 12 13 Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di 14 forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che 15 troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 16 17 Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore 18 stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle 19 forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da 20 parte delle stazioni appaltanti. 21 22 Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di 23 lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali 24 forniture o servizi dall’applicazione del presente codice. 25 26 Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: 27 a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati 28 contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali 29 lotti; 30 b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme 31 dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; 32 c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato 33 al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il 34 valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. 35
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti. 36 Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o 37 l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato 38 dell'appalto è il seguente: 39 a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore 40 complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore 41 complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo; 42 b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore 43 mensile moltiplicato per quarantotto. 44 45 Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati 46 ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore 47 stimato dell'appalto: 48 a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici 49 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei 50 cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi 51 successivi al contratto iniziale, oppure 52 b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi 53 successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. 54 55 La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta 56 con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di 57 rilevanza comunitaria. 58 59 Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato 60 dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: 61 a) per i tipi di servizi seguenti: 62 a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; 63 a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di 64 remunerazione; 65 a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di 66 remunerazione; 67 b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 68 b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore 69 complessivo stimato per l'intera loro durata; 70 b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile 71 moltiplicato per quarantotto. 72 73 Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in 74 considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti 75 durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 76 77 Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale 78 dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore 79 delle operazioni di posa e di installazione. 80 Relazione all’articolo 29 Viene recepito l’art. 9, direttiva 2004/18, che ha il suo pendant nell’art. 17, direttiva 2004/17. L’art. 9, direttiva 2004/18 viene richiamato dall’art. 56 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. della medesima direttiva, per le concessioni. Pertanto nel presente articolo si sono dettate regole valevoli sia per gli appalti che per le concessioni. Tali regole vengono poi richiamata dall’art. 206 per i settori speciali. Si tratta di regole in gran parte già codificate nelle precedenti direttive, e già recepite nel diritto italiano.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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